Sviluppare e promuovere una cultura della sicurezza
Un corso di UMANA FORMA SRL.
Moduli
- Sicurezza generale
- Sicurezza specifica rischio basso
- Sicurezza specifica rischio medio
- Sicurezza specifica rischio alto
- Aggiornamento Formazione lavoratori
- Addetti primo soccorso (PER AZIENDE DI GRUPPO A)
- Addetti primo soccorso (PER AZIENDE DI GRUPPO B e C)
- Formazione preposti
- Corso di tipo “1-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 1
- Corso di tipo “2-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 2
Poiché le conoscenze previste dall’intera iniziativa sono disciplinate a livello normativo, per il dettaglio delle stesse si rimanda a quanto specificato in ogni singolo intervento di cui essa si compone.
Cinzia Trabacchin
progettazione@umanaforma.it
Sicurezza generale
Il seguente modulo verrà erogato ai sensi dell'art 37 comma 2 del Dlgs 81/08 e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26/01/12 per tutti i dipendenti di qualsiasi realtà aziendale. Tale formazione, secondo la normativa vigente, consente ai lavoratori di conoscere nel dettaglio i concetti di rischio, danno, prevenzione e i relativi comportamenti da adottare al fine di tutelare la propria sicurezza e salute e quella dei propri colleghi.
DestinatariIl modulo si rivolge in modo trasversale a tutte le figure professionali. La formazione generale sulla sicurezza è un percorso formativo universale, che vale indistintamente per tutte le mansioni e gli inquadramenti.
Modalità formativaLezioni frontali (Aula tradizionale), Formazione a distanza sincrona
Sicurezza specifica rischio basso
La normativa vigente sancisce l’obbligo a carico del datore di lavoro di provvedere alla formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, secondo quanto stabilito dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 ed in relazione al settore di rischio dell’azienda, come specificato nell’Allegato II dello stesso Accordo Stato-Regioni. Nel dettaglio, il seguente corso di formazione sulla sicurezza specifica dei lavoratori è rivolto ai lavoratori delle aziende corrispondenti per macrocategoria di rischio e codice Ateco, al settore a rischio basso. Come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, gli argomenti trattati durante il percorso di formazione specifica sulla sicurezza avranno come oggetto i “rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”.
DestinatariIl percorso si rivolge in modo trasversale a tutti i lavoratori che devono frequentare la formazione necessaria a conformarsi alle normative sulla sicurezza che regolano le posizioni lavorative che hanno rischio basso. Si prendono pertanto come riferimento l’articolo 37 comma 2 del Decreto Legislativo numero 81 del 09/04/20008 (D. Lgs 81/08), e successive modifiche ed integrazioni e l’Accordo stato regioni sulla Sicurezza dei lavoratori datato 21/12/2011. In base alla composizione dell’aula, il docente porrà attenzione e fornirà approfondimento in correlazione alla tipologia di azienda di provenienza dei partecipanti e al rispettivo settore di appartenenza.
Modalità formativaLezioni frontali (Aula tradizionale), Formazione a distanza sincrona
Sicurezza specifica rischio medio
La normativa vigente sancisce l’obbligo a carico del datore di lavoro di provvedere alla formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, secondo quanto stabilito dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 ed in relazione al settore di rischio dell’azienda, come specificato nell’Allegato II dello stesso Accordo Stato-Regioni. Nel dettaglio, il seguente corso di formazione sulla sicurezza specifica dei lavoratori è rivolto ai lavoratori delle aziende corrispondenti per macrocategoria di rischio e codice Ateco, al settore a rischio medio. Come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, gli argomenti trattati durante il percorso di formazione specifica sulla sicurezza avranno come oggetto i “rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”.
DestinatariIl percorso si rivolge in modo trasversale a tutti i lavoratori che devono frequentare la formazione necessaria a conformarsi alle normative sulla sicurezza che regolano le posizioni lavorative che hanno rischio medio. Si prendono pertanto come riferimento l’articolo 37 comma 2 del Decreto Legislativo numero 81 del 09/04/20008 (D. Lgs 81/08), e successive modifiche ed integrazioni e l’Accordo stato regioni sulla Sicurezza dei lavoratori datato 21/12/2011. In base alla composizione dell’aula, il docente porrà attenzione e fornirà approfondimento in correlazione alla tipologia di azienda di provenienza dei partecipanti e al rispettivo settore di appartenenza.
Modalità formativaLezioni frontali (Aula tradizionale)
Sicurezza specifica rischio alto
La normativa vigente sancisce l’obbligo a carico del datore di lavoro di provvedere alla formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, secondo quanto stabilito dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 ed in relazione al settore di rischio dell’azienda, come specificato nell’Allegato II dello stesso Accordo Stato-Regioni. Nel dettaglio, il seguente corso di formazione sulla sicurezza specifica dei lavoratori è rivolto ai lavoratori delle aziende corrispondenti per macrocategoria di rischio e codice Ateco, al settore a rischio alto. Come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, gli argomenti trattati durante il percorso di formazione specifica sulla sicurezza avranno come oggetto i “rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”.
DestinatariIl percorso si rivolge in modo trasversale a tutti i lavoratori che devono frequentare la formazione necessaria a conformarsi alle normative sulla sicurezza che regolano le posizioni lavorative che hanno rischio alto. Si prendono pertanto come riferimento l’articolo 37 comma 2 del Decreto Legislativo numero 81 del 09/04/20008 (D. Lgs 81/08), e successive modifiche ed integrazioni e l’Accordo stato regioni sulla Sicurezza dei lavoratori datato 21/12/2011. In base alla composizione dell’aula, il docente porrà attenzione e fornirà approfondimento in correlazione alla tipologia di azienda di provenienza dei partecipanti e al rispettivo settore di appartenenza.
Modalità formativaLezioni frontali (Aula tradizionale)
Aggiornamento Formazione lavoratori
Il Corso di Aggiornamento Formazione Lavoratori è disciplinato dall’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e successive integrazioni e dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Il modulo ha una durata di 6 ore e risulta valido per tutti i livelli di rischio aziendali e tratta significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
DestinatariL‘aggiornamento corso per lavoratori a rischio basso, medio e alto è rivolto a tutti i lavoratori che hanno già ricevuto la formazione generale e specifica prevista dall’Accordo Stato-Regioni o che hanno ricevuto una formazione adeguata prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011. Tutti i lavoratori, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, devono ricevere a cura del proprio datore di lavoro una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza che deve essere periodicamente ripetuta. I contenuti dell’aggiornamento formazione sicurezza lavoratori, in conformità a quanto previsto dall’Accordo, affrontano le significative evoluzioni della tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione agli aggiornamenti in merito all’organizzazione e alla gestione della sicurezza in azienda dopo il D.Lgs. 81/2008.
Modalità formativaLezioni frontali (Aula tradizionale), Formazione a distanza sincrona
Addetti primo soccorso (PER AZIENDE DI GRUPPO A)
L’Art.18 comma 1, b del D.Lgs 81/08 sancisce che il datore di lavoro ha l’obbligo di designare i lavoratori incaricati delle misure di primo soccorso nel luogo di lavoro, al fine di salvaguardare la salute e l’integrità psicofisica di tutti i lavoratori nel contesto aziendale. Il corso si svolge attraverso un percorso didattico che restituisce i principi necessari a ricoprire l’incarico di addetto di primo soccorso. Il Ministero della Salute con il Decreto del 15 luglio 2003 n. 388 ha fornito disposizioni in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n 626, e successive modifiche per quando riguarda il Corso di Primo Soccorso da svolgere all'interno delle aziende. Il seguente modulo fa riferimento alle normative vigenti per trasferire ai lavoratori le competenze necessarie per acquisire il ruolo di addetti primo soccorso.
DestinatariIl corso è rivolto a coloro che sono stati incaricati dal datore di lavoro per lo svolgimento delle attività di primo soccorso e relativa gestione delle situazioni di emergenza. Il corso è esteso ai datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di primo soccorso. La durata del corso per addetti al primo soccorso è variabile in base alla classificazione delle attività lavorative riportata nel D.M. n. 388 del 15 luglio 2003: CORSO PER AZIENDE DI GRUPPO A – 16 ore CORSO PER AZIENDE DI GRUPPO B e C – 12 ore. Il seguente modulo si rivolge in modo particolare alle aziende classificate secondo il d.m. 388 del 2003 nel gruppo A.
Modalità formativaLezioni frontali (Aula tradizionale)
Addetti primo soccorso (PER AZIENDE DI GRUPPO B e C)
L’Art.18 comma 1, b del D.Lgs 81/08 sancisce che il datore di lavoro ha l’obbligo di designare i lavoratori incaricati delle misure di primo soccorso nel luogo di lavoro, al fine di salvaguardare la salute e l’integrità psicofisica di tutti i lavoratori nel contesto aziendale. Il corso si svolge attraverso un percorso didattico che restituisce i principi necessari a ricoprire l’incarico di addetto di primo soccorso. Il Ministero della Salute con il Decreto del 15 luglio 2003 n. 388 ha fornito disposizioni in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n 626, e successive modifiche per quando riguarda il Corso di Primo Soccorso da svolgere all'interno delle aziende. Il seguente modulo fa riferimento alle normative vigenti per trasferire ai lavoratori le competenze necessarie per acquisire il ruolo di addetti primo soccorso.
DestinatariIl corso è rivolto a coloro che sono stati incaricati dal datore di lavoro per lo svolgimento delle attività di primo soccorso e relativa gestione delle situazioni di emergenza. Il corso è esteso ai datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di primo soccorso. La durata del corso per addetti al primo soccorso è variabile in base alla classificazione delle attività lavorative riportata nel D.M. n. 388 del 15 luglio 2003: CORSO PER AZIENDE DI GRUPPO A – 16 ore CORSO PER AZIENDE DI GRUPPO B e C – 12 ore. Il seguente modulo si rivolge in modo particolare alle aziende classificate secondo il D.M. 388 del 2003 di gruppo B o C.
Modalità formativaLezioni frontali (Aula tradizionale)
Formazione preposti
Il corso preposti è disciplinato dall’art. 37 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09, (modificato dalla Legge 215/2021) e dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Il seguente modulo prevede la trasmissione delle conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali in relazione agli obblighi previsti. La formazione del preposto, così come definito dall’articolo 2, comma 1 lettera e), del D. Lgs n. 81/08, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista, e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
DestinatariIl modulo si rivolge a quelle figure professionali che intendono assumere il ruolo di preposto sicurezza, e possono essere ad esempio responsabili d’area o di funzione, caporeparto, capocantiere, capoturno e simili. L'Art. 2 del D. Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza) definisce il “Preposto” come: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Modalità formativaLezioni frontali (Aula tradizionale)
Corso di tipo “1-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 1
Il decreto legislativo 81/08 all’art. 43 comma 1 lettera b) stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. Per imprese fino a 5 lavoratori, l’incarico può essere svolto direttamente dal Datore di Lavoro. Il corso si articola ai sensi dell’art. 37 comma 9 e 12 del D. Lgs 81/2008 smi, secondo i contenuti dell’All. IX D.M. 10 Marzo 1998 e secondo il nuovo D.M. 02/09/2021 e successive circolari. Il Corso di tipo “1-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 1 (vecchio rischio basso), prevede una formazione di 4 ore, con aggiornamenti di 2 ore ogni 5 anni. Si tratta di un corso fondamentale, che mira ad identificare le varie situazioni di pericolo ed istruisce gli addetti alla prevenzione delle cause di innesco di un incendio
DestinatariIl Corso di tipo “1-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 1 è rivolto ai lavoratori che all’interno dell’azienda ricoprono il ruolo di addetti alla prevenzione incendi e gestione emergenze, sulla base della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al D. Lgs 81/08. Il Corso di tipo “1-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 1 è dedicato ad aziende dove sono presenti sostanze poco infiammabili e, più in generale, dove la possibilità che si sviluppino dei pericolosi focolai sono quasi nulle. Rientrano nella categoria attività immobiliari, professionali, scientifiche e tecniche, ma anche servizi di informazione, attività artistiche, sportive o associazioni.
Modalità formativaLezioni frontali (Aula tradizionale)
Corso di tipo “2-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 2
Il decreto legislativo 81/08 all’art. 43 comma 1 lettera b) stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. Per imprese fino a 5 lavoratori, l’incarico può essere svolto direttamente dal Datore di Lavoro. Il corso si articola ai sensi dell’art. 37 comma 9 e 12 del D. Lgs 81/2008 smi, secondo i contenuti dell’All. IX D.M. 10 Marzo 1998 e secondo il nuovo D.M. 02/09/2021 e successive circolari. Il Corso di tipo “2-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 2 (vecchio rischio medio), prevede una formazione di 8 ore, con aggiornamenti di 5 ore ogni 5 anni. Si tratta di un corso fondamentale che prevede sia una parte teoria che pratica, così da permettere agli addetti di provare direttamente “sul campo” quanto spiegato in aula, fondamentale in situazioni di estremo pericolo.
DestinatariIl Corso di tipo “2-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 2 è rivolto ai lavoratori che all’interno dell’azienda ricoprono il ruolo di addetti alla prevenzione incendi e gestione emergenze, sulla base della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al D. Lgs 81/08 e D.M. 02/09/2021. Il Corso di tipo “2-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 2 è obbligatorio per aziende dove sono presenti sostanze infiammabili, con maggiori possibilità di propagazione delle fiamme. Tali attività possono riguardare il settore agricolo, sanitario, ma anche quello del trasporto o dell’amministrazione pubblica.
Modalità formativaLezioni frontali (Aula tradizionale)
Ancona, Ascoli Piceno, Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Cremona, Fermo, Ferrara, Forlì-Cesena, Frosinone, Gorizia, Latina, Lecco, Lodi, Macerata, Mantova, Milano, Modena, Monza e della Brianza, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro e Urbino, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio nell'Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Sondrio, Terni, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza, Viterbo
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