Nuove norme sui Fondi

Il comma 7-bis, dell’art 19 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha convertito in legge il decreto-legge n.185/08, stabilisce che, in caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua, la quota di adesione versata dall’impresa presso il Fondo di provenienza può essere trasferita a un nuovo Fondo nella misura del 70%, al netto di quanto già utilizzato per finanziare propri piani formativi, se l’importo da trasferire è almeno pari a 3000 euro.

Il successivo art. 7-ter della legge 9 aprile 2009, n. 33, specifica che la nuova norma si applica a partire dal 1° gennaio 2009 e che l’importo da trasferire non potrà, in ogni caso, superare i tre anni di versamento.

La possibilità di trasferimento riguarda le aziende che non rispondano alla definizione comunitaria di piccole e medie imprese (al di sotto, quindi, dei 50 dipendenti).

Si è in attesa che vengano chiarite le procedure che consentano il trasferimento delle quote. La legge 2/09 fa obbligo all’INPS di renderle disponibili entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore. Mancano anche disposizioni ministeriali che chiariscano come i Fondi dovranno attivarsi per obbedire alle nuove norme.